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Normativa e Documentazione     

Con il Decreto Legislativo 469/97 lo Stato ha attribuito alle Regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.

Fra tali funzioni e compiti è compresa l’attività di “indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia”.

In tale contesto, la legge 388 del 2000 (finanziaria 2001) ha disciplinato il trasferimento alle singole Regioni di quote del Fondo Nazionale per l’Occupazione da utilizzare per la gestione delle attività legate ai lavori socialmente utili, dalla corresponsione degli assegni per utilizzo ai singoli lavoratori fino alla attivazione di specifici incentivi e progetti per la loro stabilizzazione occupazionale.

Tale trasferimento è stato attuato attraverso singole convenzioni fra il Ministero del Lavoro e le Regioni interessate, all’interno delle quali è sempre stato previsto che Italia Lavoro realizzasse per conto del Ministero del Lavoro il monitoraggio delle azioni e delle attività  finanziate con le somme trasferite; nel corso del 2001 Italia Lavoro ha svolto tale compito attivando uno scambio di dati ed informazioni con INPS ed INAIL e tenendo costantemente aggiornati gli archivi della propria banca-dati LSU.

L’esperienza acquisita ha consentito a Italia Lavoro di progettare e realizzare il sistema di monitoraggio on-line qui proposto, la cui utilizzazione è stata ritenuta fondamentale ed indispensabile ai fini delle esigenze informative e conoscitive dello stesso Ministero, dell’INPS, delle Regioni e delle Province. Tali considerazioni hanno determinato l’inserimento di specifiche previsioni nei testi standard delle convenzioni stipulate fra Ministero e Regioni e fra le stesse Regioni e l’INPS per quanto attiene alle attività di erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

In virtù di tutto quanto detto il monitoraggio riguarda esclusivamente l’utilizzo di lavoratori socialmente utili per i quali, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2000, il pagamento degli assegni avvenga a valere sulle risorse del Fondo per l’Occupazione trasferite dallo Stato alle Regioni; restano quindi eslcusi i lavoratori utilizzati con il ricorso altre tipologie di LSU (utilizzo diretto di soggetti in CIGs/mobilità, autofinanziamento da parte dell’Ente, finanziamenti a valere su altri fondi regionali/locali, etc).

      

Italia Lavoro S.p.A. - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali